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Accesso civico "semplice"

Riferimenti normativi

Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

Documenti

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

L'art. 5 del D. Lgs n. 33/2013, così come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 97/2016, evidenzia l'obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati e il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione delle corruzioni e della trasparenza (RPCT) dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013.

Ultimo aggiornamento pagina: 15/06/2023 14:35:30

I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.

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