Accesso civico "generalizzato"
Riferimenti normativi
Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori
Documenti
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
L'art. 5 comma 2 del D. Lgs n. 33/2013,così come modificato dall'art. 6 comma 1 del D. Lgs. 97/2016 , ridefinisce la trasparenza come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa, riconoscendo il diritto a chiunque di accedere ai dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni.
La richiesta di accesso civico c.d.generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita: l'istanza di accesso dovrà contenere le generalità complete del richiedente, con i relativi recapiti e numeri di telefono, ed identificare con precisione i dati o i documenti richiesti, risultando irricevibile qualsiasi richiesta vaga o di carattere massivo.
La richiesta di accesso civico c.d.generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita: l'istanza di accesso dovrà contenere le generalità complete del richiedente, con i relativi recapiti e numeri di telefono, ed identificare con precisione i dati o i documenti richiesti, risultando irricevibile qualsiasi richiesta vaga o di carattere massivo.
Ultimo aggiornamento pagina: 15/06/2023 14:37:05
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